Organizzazione

Organigramma previsto dal Fondo

Icona calendario  Martedì 10 Settembre 2019

La struttura di gestione e controllo del PO FEAMP è regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 1303/2013 agli articoli 122 e seguenti.

Organigramma

L'attuazione del FEAMP è assicurata mediante un unico Programma Operativo Nazionale di cui la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero è Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione è responsabile della buona esecuzione del Programma e del raggiungimento dei risultati stabiliti, nonché del corretto utilizzo delle risorse finanziarie e del puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia. Le funzioni specifiche dell'Autorità di Gestione sono stabilite dall'art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dall'art. 97 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

L'Autorità di Gestione è responsabile anche del programma dei controlli e coordina le attività in materia. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

L'Autorità di Certificazione del PO FEAMP per il periodo 2014/2020 è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Organismo Pagatore Nazionale, ed è chiamata a svolgere le funzioni indicate dall'art. 126 del Regolamento(UE) n.1303/2013.

In particolare, l'Autorità di Certificazione ha la responsabilità di redigere e presentare alla Commissione europea:

  • le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme comunitarie e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza;
  • la dichiarazione dei conti annuali che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal riepilogo annuale dell'Autorità di gestione, dal parere e dal rapporto di controllo dell'Autorità di Audit.

Sulla base di quanto previsto dall'Art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile individuare uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione e/o dell'Autorità di certificazione sotto la responsabilità di queste Autorità.

I compiti, le funzioni e le responsabilità degli Organismi Intermedi, nonché i loro rapporti con l'Autorità di gestione o con l'Autorità di certificazione, sono disciplinati mediante formale stipula di convenzione tra le parti avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.

L'Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella convenzione stipulata con l'AdG e/o con l'AdC, opera sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale nonché sulla base di quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità delegante.

L'Autorità di Audit del PO FEAMP per il periodo 2014/2020 è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Organismo di coordinamento - Ufficio Coordinamento dei controlli specifici.

L'Autorità di Audit ha il compito di vigilare sull'efficace funzionamento del sistemi di gestione e controllo del Programma Operativo. A tal fine l'Autorità di Audit risponde ai seguenti, fondamentali requisiti:

  • indipendenza strutturale e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di Gestione ed all'Autorità di certificazione dei Programmi Operativi di riferimento;
  • adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
  • utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con standard quali‐quantitativi predefiniti, basati sui principi di audit internazionalmente riconosciuti.

L'Autorità di Audit svolge inoltre tutte le funzioni ad essa assegnate dall'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303 /2013.

Il Comitato di Sorveglianza

Le funzioni del Comitato sono definite dal Regolamento (UE) 1303/2013 all’articolo 47 e seguenti. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

Il comitato di sorveglianza

  • Esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
  • E' consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'Autorità di Gestione;
  • Può formulare osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

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